Art. 3.
(Ristrutturazione degli impianti sportivi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche sono suddivisi per

 

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settori delimitati al fine di facilitare l'ingresso degli spettatori e la loro sistemazione nei posti assegnati e di consentire la loro costante identificazione, anche mediante apparati di videosorveglianza, in caso di incidenti.